Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani

Sono state presentate ieri, a Palazzo Chigi, dall’Agenzia per le Onlus e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, le Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani.
Il documento, nato da una concertazione e da un serrato confronto tra le associazioni e le organizzazioni della galassia del sostegno a distanza, nasce con l’obiettivo di “rappresentare un quadro coerente di principi e regole di riferimento per le organizzazioni che compongono il mondo del Sad – si legge nella presentazione – in modo da promuovere questa particolare forma di solidarietà umana, capace di esprimere caratteristiche peculiari e di forte e significativa originalità, tali da differenziarla da altre modalità di donazione e da altre azioni di aiuto”.
Diversi gli enti che hanno lavorato alla stesura delle Linee guida, tra cui la Cai, Commissione delle adozioni internazionali, i vari coordinamenti del Sad: Elsad della provincia di Milano, Coresad, ForumSad, Cea (coordinamento enti autorizzati), coordinamento La Gabbianella e il Cini.
Le Linee guida, se pure espresse in un articolato, sono un “codice di autodisciplina – sottolinea Letta – che va a colmare il vuoto normativo attraverso un meccanismo originale quale quello dell’adesione spontanea degli operatori alle linee guida stesse”. In questo senso quindi “il documento acquista – spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri – un valore etico prima ancora che giuridico nel settore del sostegno a distanza, interpretato come forma di solidarietà produttiva della più rilevante tra le ricchezze: la formazione non solo in virtù del trasferimento delle conoscenze e senza sradicare i giovani dalle loro origini”.
L’obiettivo del documento è spiegato da Letta: “Dare trasparenza, completezza e qualità agli interventi che costituiscono espressione del nostro doveroso sforzo che non mi piace definire di generosità. Da una parte del mondo ci siamo noi, dall’altra ci sono bambini, giovani e famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto”. In questo contesto le linee guida costituiscono di fatto una “esaltazione delle inclinazioni naturali del minore, una tutela della sua privacy e una valorizzazione della sua immagine e del diritto all’identità che gli è propria”. L’articolato quindi, se pure non ha forza di legge diventa un compendio “dei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza, di sussidiarietà, di tutela dei fanciulli, delle famiglie e delle comunità”, garantendo di fatto un impegno verso il beneficiario continuo nel tempo. “Nulla è più preoccupante dell’aspettativa delusa – sottolinea Letta – e della fiducia tradita. La delusione infatti aggrava la disperazione perché annulla le speranze concrete e i legittimi affidamenti”. Essenziale diventa quindi “l’azione di informazione continua e di vigilanza che l’Agenzia si propone di effettuare attraverso l’iscrizione delle organizzazioni all’elenco abilitante, il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti, l’indirizzo e la correzione dell’azione delle organizzazioni inadempienti e l’eventuale cancellazione dall’elenco”.
Definizione del sostegno a distanza e degli attori della “filiera”, impegni generali, verso il beneficiario e verso il sostenitore delle organizzazioni del Sad e i compiti dell’Agenzia delle onlus. Sono questi i sei articoli che compongono le Linee guida.
Ma cosa si intende per sostegno a distanza di minori e giovani? Il documento dà una definizione molto precisa: “Si definisce sostegno a distanza una forma di liberalità, consistente nell’erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro a un’organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale”. Progetti che però devono avere, per essere considerati tali, alcuni caratteri specifici: “Devono avere come destinatari – spiega il documento – una o più persone fisiche minori o giovani in condizioni di rischio di povertà ed emarginazione, devono promuovere il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge la personalità del minore e devono infine favorire la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza”.
Per organizzazioni che si occupano del sostegno a distanza il documento intende “enti o organizzazioni senza scopo di lucro che sollecitino, in qualsiasi forma, presso il pubblico l’adesione a progetti di Sad e ne curino l’attuazione, attraverso la raccolta e la destinazioni dei fondi e la promozione, tramite la loro mediazione, di una relazione tra sostenitori e beneficiari e della cultura della solidarietà”. Perché un ente o un’organizzazione sia accreditata presso l’Agenzia delle onlus occorre avere, secondo le Linee guida alcuni requisiti: la presenza di un referente del progetto, un referente locale, un sostenitore e un beneficiario.
Ecco le regole principali.
Trasparenza assoluta. È questo il dictat che le Linee guida del Sad impongono agli enti e alle organizzazioni che si occupano del sostegno a distanza. Ma come si declina concretamente questo concetto? Nel divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione dell’ente che si occupa del Sad, nel rispettare concretamente le dichiarazioni e le convezioni internazionali in materia di diritti umani e dei minori, nel rispettare gli obblighi di legge circa la figura giuridica dell’organizzazione, compresa quindi la rendicontazione annuale delle entrate e uscite direttamente riferite alle attività di sostegno a distanza.
Secondo le direttive dettate dal documento, la trasparenza ci deve essere soprattutto sul versante economico: “Bisogna garantire – si legge nel testo – che il referente del progetto rediga un’adeguata contabilità, mantenendola aggiornata e una documentazione dei fonti raccolti ed inviati al referente locale con una documentazione da questo ricevuta”. È compito del referente locale quello di mantenere a sua volta una contabilità, una documentazione dei fondi ricevuti e dei relativi impieghi.
Perché un ente possa essere accreditato presso il Sad deve prevedere progetti che “in modo chiaro e completo contengano almeno uno dei seguenti elementi: l’individuazione del beneficiario, l’informazione essenziale del sostegno sul contesto nel quale si opera, la definizione della forma di sostegno, dei rapporti tra sostenitore e beneficiario, la finalità specifica, la durata del progetto, il nome e recapito del referente locale, la somma di denaro richiesta al sostenitore, la percentuale delle spese amministrative e la specificazione delle destinazioni delle risorse”.
I fondi inoltre devono essere usati in “coerenza alle finalità dei progetti Sad” e la pubblicità ai progetti deve essere fatta in modo che sia veritiera. In questo contesto bisogna difendere la privacy dei beneficiari filmati o fotografati a scopo pubblicitario”. Indicazioni sono dettate infine su come comportarsi con le altre associazioni ed enti che si occupano del Sad: “Occorre – spiega il testo delle Linee guida – operare secondo criteri di collaborazione con altre organizzazioni che abbiano la medesima finalità, operare in collaborazione con l’Agenzia per le onlus e trasmettere annualmente all’agenzia una relazione annuale che descriva le proprie attività come attestazione degli impegni rispettati. Ma non è finita qui: gli enti e organizzazioni del Sad hanno impegni ed obblighi da adempiere anche nei confronti di beneficiari e sostenitori più specifici: per i beneficiari bisogna garantire il reale coinvolgimento del beneficiario stesso, la cura della formazione dei referenti locali, l’impegno ad un progetto continuato nel tempo. Per i sostenitori invece è necessario fornire una “tempestiva, corretta e completa informazione” su forma giuridica dell’organizzazione, sede e recapiti, esperienza maturata nel Sad e eventuale adesione a coordinamenti o reti associative. Formare il sostenitore circa la natura “esclusivamente morale delle responsabilità” che vengono assunte come sostenitore, offrire informazioni su possibili benefici fiscali come sostenitore comunicare variazioni di destinazione dei fondi e tutelare il diritto del sostenitore alla riservatezza.
Infine, il ruolo dell’Agenzia per le Onlus riguarderà l’istituzione di un elenco delle organizzazioni ed enti che si occupano del sostegno a distanza e che abbiano deciso di aderire alle Linee guida. La funzione dell’Agenzia governativa sarà quella di vigilare sul rispetto dei contenuti del testo guida del Sad, in modo che siano garantiti i diritti dei sostenitori, dei beneficiari e delle stesse organizzazioni che si occupano di solidarietà a distanza. Ma cosa potrà fare concretamente l’agenzia? Disporrà, previa istruttoria, l’iscrizione all’elenco delle organizzazioni Sad che ne abbiano fatto richiesta; effettuerà anche mediante apposite strutture il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti dagli enti e potrà, qualora accerti il mancato rispetto di uno o più impegni assunti, assegnare un termine per provvedere oppure disporre, la cancellazione dell’organizzazione “incriminata” dall’elenco.
Per le organizzazioni “virtuose” invece l’Agenzia per le onlus mette a disposizione tutto il proprio materiale informativo e divulgativo. L’ente governativo si impegna inoltre a promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia, la cultura e l’attività del sostegno a distanza e a promuovere gli esempi di buone pratiche. Compito dell’agenzia sarà infine quello di promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i soggetti attivi nel sostegno a distanza.
Durante la presentazione Stefano Zamagni, presidente dell’Agenzia per le Onlus, ha spiegato che le indicazioni contenute nelle linee guida “non hanno normatività né esecutorietà, ma hanno un valore ancora più alto, quello di moral suasion, non inferiore ad alcuna legge”. In questo contesto la portata culturale delle linee guida è essenziale: “Quello che auspichiamo – conclude Zamagni – è un’acculturazione sociale nel senso ampio del termine. Per il prossimo anno poi pubblicheremo le linee guida relative alla modalità nella raccolta dei fondi e per il sostegno a distanza in generale”.

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